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venerdì 14 maggio 2010
DETRAZIONI 55% - ALTRI CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21/E del 23 aprile 2010, con la quale ha fornito indicazioni sulle detrazioni fiscali.
L’Agenzia conferma la possibilità di detrarre il 55% delle spese per la sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
Uno dei quesiti riguarda la cumulabilità del bonus del 55% con altri contributi: l’Agenzia spiega che, dal 1° gennaio 2009, è necessario scegliere se applicare la detrazione del 55% o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. Non è possibile, quindi, cumulare, per lo stesso intervento, la detrazione del 55% con altri benefici. Se un contribuente ha richiesto l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, può avvalersi della detrazione del 55%, fermo restando che, qualora questi gli vengano riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.
Tornando alle tipologie di intervento agevolabili, viene chiarito che è l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo la metà degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento è consentito, ma limitatamente alla parte di spesa relativa agli appartamenti nei quali l’impianto era presente. La quota di spesa detraibile deve essere individuata con un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di ciascun appartamento.
Nel caso di interventi a cavallo di più anni, occorre inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione. Se questa dichiarazione non viene inviata, o viene inviata altre i termini (90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l’inadempimento è punito con una sanzione da 258 a 2.065 euro.
La detrazione degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti con contratto di leasing spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Non è obbligatorio pagare tramite bonifico; l’invio della scheda informativa all’Enea e della comunicazione all’Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali compete a chi si avvale della detrazione; la società di leasing deve attestare la fine dei lavori e il costo sostenuto, sul quale determinare la detrazione.
Infine, è concessa la possibilità di rettificare, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all’ENEA. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. Con la nuova scheda informativa dovrà essere re-inviato anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto. La rettifica dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
La Circolare 21/E chiarisce anche alcuni dubbi sulla detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non è causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori prevista per gli interventi di importo superiore a 51.645,69 euro. Il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a 77.468,53 euro). Secondo la normativa vigente, è obbligatoria la comunicazione per i lavori il cui importo supera la somma di 100 milioni di Lire (pari a 51.645,69 euro). Dal 2003 il tetto per la detrazione del 36% è sceso a 48.000 euro, cioè al di sotto della soglia a partire dalla quale la comunicazione è obbligatoria (51.645,69 euro).
(fonte edilportale)
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mercoledì 27 gennaio 2010
DETRAZIONE 55% - IL MINISTERO CAMBIA I LIMITI DEL 2010 PER GLI INFISSI DETRAIBILI AL 55%
La variazione non riguarda la zona di Amelia (zona D), per i comuni in zona E e F invece limiti meno restrittivi per gli infissi
27/01/2010 - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un decreto che cambia i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, nel 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Ricordiamo che il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza U, fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 (leggi tutto).
Per usufruire della detrazione del 55%, infatti, fino al 31 dicembre 2009 occorreva rispettare i valori limite che il Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissacome obbligatori per tutti (a prescindere dalle detrazioni fiscali) a partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 sono stati fissati valori ancora più bassi.
Il Decreto Ministeriale appena emanato ha modificato i valori, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009 e Linee Guida per la certificazione energetica) e dell’esperienza applicativa di questi anni. Il MSE ha quindi ritenuto opportuno ricalibrare i requisiti tecnici di ammissibilità degli incentivi fiscali e superare alcune criticità relative all’attuazione dei commi 344 e 345 della Finanziaria 2007.
In particolare, sono stati innalzati i valori relativi alle zone climatiche E ed F (nelle quali rientra la granparte del territorio italiano) e abbassati quelli relativi alle zone A e B (che interessano alcune aree del Mezzogiorno).
Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal rispetto ai limiti per l’anno in corso indicati dalla Finanziaria 2008, limiti che rischiavano di penalizzare i consumatori, obbligati ad acquistare serramenti iperperformanti, quindi più costosi, anche laddove non sarebbe necessario per assicurare una equilibrata prestazione termica.
Di seguito una tabella con i limiti per le chiusure apribili e assimilabili:
Fonte Edilportale
| Zona Climatica | Limiti in vigore dal 1° gennaio 2010 (DM 11/03/2008) | Limiti previsti dal DM appena emanato |
| A | 3,9 | 3,7 |
| B | 2,6 | 2,4 |
| C | 2,1 | 2,1 |
| D | 2,0 | 2,0 |
| E | 1,6 | 1,8 |
| F | 1,4 | 1,6 |
giovedì 14 gennaio 2010
INFISSI SU EDIFICI NUOVI - NUOVI LIMITI DAL 2010
Infatti con il 1° gennaio 2010 la trasmittanza termica U delle “chiusure trasparenti comprensive di infissi” scende di circa il 10% e anche di più secondo quanto previsto dalla tabella 4a dell’Allegato C del dlgs 192, modificato dal Dlgs 311.Immutati al momento i valori di trasmittanza termica dei vetri che cambieranno solo con il 1° gennaio 2011 scendendo ulteriormente. L'ultima variazione per i valori di trasmittanza termica dei vetri è avvenuta il 1° gennaio 2008 quando di fatto sono stati resi obbligatori in quasi tutto il territorio nazionale i vetri isolanti a prestazioni termiche rinforzate (basso emissivi). Ricordiamo che sono da rispettare contemporaneamente entrambi i coefficienti per serramenti e vetri.
A chiarire per bene che cosa siano le “chiusure trasparenti comprensive di infissi” ci ha pensato per fortuna il recentissimo DPR 59/2009, attuativo del dlgs 192, che entra in vigore il 25 luglio 2009. Infatti il DPR 59/09 precisa al comma c) dell'art. 4 che "il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo". Quindi finestre, vetrine, porte, apribili e non, trasparenti e/o opache devono rispettare le tabella 4a e 4b del dlgs.192 così come modificato dal dlgs. 311. Tra le chiusure trasparenti includiamo anche portoni di ingresso e porte basculanti.
PS: ci raccomandiamo di non confondere questa normativa con quella riguardante i limiti per accedere alle detrazioni del 55% per le quali valgono invece i limiti leggermente più restrittivi del DM 11/03/2008..
Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive di infissi espressa in W/m2k imposti dal D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs. 311/06 | |||
Zona | Dall'1 gennaio2006 | Dall'1 gennaio2008 | Dall'1 gennaio2010 |
A | 5,5 | 5.0 | 4.6 |
B | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
C | 3.3 | 3.0 | 2.6 |
D | 3.1 | 2.8 | 2.4 |
E | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
F | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
Tabella 4. Valori limite della trasmittanza termica U dei vetriespressa in W/m2k imposti dal D.lgs. 192/05 e corretto dal D.lgs. 311/06 | |||
Zona | Dall'1 gennaio 2006 | Dall'1 gennaio 2008 | Dall'1 gennaio 2011 |
A | 5,0 | 4.5 | 3.7 |
B | 4.0 | 3.4 | 2.7 |
C | 3.0 | 2.3 | 2.1 |
D | 2.6 | 2.1 | 1.9 |
E | 2.4 | 1.9 | 1.7 |
F | 2.3 | 1.7 | 1.3 |
sabato 2 gennaio 2010
DETRAZIONI 55% PER I LAVORI A CAVALLO DI DUE ANNI
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate solo dei lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta
Potrà essere inviata in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010 la comunicazione relativa ai lavori di riqualificazione energetica che fruiscono della detrazione Irpef del 55% e che proseguono oltre il periodo d’imposta. Con provvedimento del 21 dicembre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione. È stato pubblicato questa mattina sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il software di compilazione della comunicazione per lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta. La comunicazione potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
Le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 21 dicembre 2009. (leggi tutto).
L’Agenzia avverte che i file contenenti le Comunicazioni devono essere controllati, prima della trasmissione, con l’apposito software realizzato dall'Agenzia delle Entrate/Sogei al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe perché non rispondenti alle specifiche tecniche.
Si ricorda che:
La comunicazione, prevista dall’articolo 29, comma 6, del DL 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, riguarda le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
Con il provvedimento del 6 maggio 2009, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione, che deve quindi essere utilizzato:
- per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.
La comunicazione non deve essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.
Nell’Allegato A al provvedimento sono definite le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, che devono essere adottate sia dai soggetti che presentano direttamente la propria comunicazione sia da parte degli intermediari abilitati.
Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
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lunedì 30 novembre 2009
LA GUIDA AGGIORNATA SULLA DETRAZIONE DEL 55%
E’ scaricabile la nuova guida sulla detrazione Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici
Pubblicata dell'Agenzia delle Entrate, contiene le ultime novità introdotte quest’annoNella nuova guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" (49 pp.) pubblicata dall’Agenzia delle Entrate (allegata in basso in pdf) sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo, previsti dalla normativa in vigore, comprese le novità introdotte quest’anno.
Fino al 31 dicembre 2010, si potrà usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia.
Negli ultimi anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009. Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo e, infine, è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:
• detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
• esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
• ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
• possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Scarica la Guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" (pdf)
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giovedì 12 novembre 2009
CALDAIE A BIOMASSA PER LA CASA, UNA PICCOLA GUIDA

Dovete cambiare caldaia? Scegliete la biomassa anziché il gas. Potrebbe rivelarsi economicamente vantaggioso oltre che fare meno male al clima. Un piccolo vademecum per conoscere meglio vantaggi e punti deboli degli impianti a legna, cippato o pellet per la casa
Cambiare caldaia e lasciare il gas naturale per l’energia rinnovabile del legno al giorno d’oggi non significa affatto un ritorno al passato. Basta dare un occhio a quello che offre il mercato, infatti, per capire che le caldaie a biomassa in vendita hanno poco o niente da invidiare, in quanto a efficienza e praticità d’uso, rispetto ai modelli a gas.
Anzi, le caldaie a legna e a derivati hanno sicuramente due punti di vantaggio: il primo è che bruciare biomassa fa meno male al clima rispetto a bruciare metano o gpl, dato che la CO2 emessa è la stessa che la pianta ha assorbito crescendo. Il secondo è che, una volta recuperato l’investimento - notevolmente più alto rispetto ad una caldaia a gas - un impianto a biomassa consente un risparmio che continua nel tempo slegato dall’andamento del prezzo di combustibili fossili, il cui prezzo sappiamo che è destinato ad aumentare. “È come quando si compera una stampante: si può spendere poco per la macchina, ma poi è il costo delle cartucce che incide” è l’efficace esempio di Marino Berton, il presidente di Aiel, l’associazione italiana energia del legno.
Ma quando vale la pena pensare ad un impianto biomassa e quali sono le tecnologie migliori? Innanzitutto bisogna distinguere le caldaie in base ai tre tipi di combustibile disponibili: legna tal quale, cippato (cioè pezzettini di legno ricavati da scarti di segherie o da potature) e pellet. Se state cercando una caldaia per un abitazione singola, a meno che non sia molto grande, escludete già in partenza un impianto a cippato: richiede un grosso silos e un estrattore e conviene solo per impianti da 50 kW in su: è l’ideale per grandi sistemi centralizzati, come quelli per un condominio, o per reti di teleriscaldamento che collegano più edifici.
Per impianti unifamiliari, specie se si ha accesso gratis o a poco prezzo al combustibile, una soluzione ottima sono invece le caldaie a legna tal quale: le più moderne, quelle a gassificazione e a fiamma inversa arrivano a rendimenti anche sopra al 90%, hanno l’accensione automatica, sono modulabili e si interfacciano perfettamente con un termostato. Il limite più grande è che richiedono un minimo di lavoro: le cariche di legna, una o due al giorno, vanno effettuate a mano, la cenere va svuotata ogni 2- 3 giorni e - mentre alcune hanno un automatismo che lo fa al posto vostro - altre necessitano di una pulizia settimanale degli scambiatori. Per avere una caldaia a biomassa, dimenticandovi di averla, la soluzione migliore è quella a pellet: le più moderne sono completamente automatizzate, basta svuotare la cenere una volta all’anno e per il resto si gestiscono come una caldaia a gas.
Ma in tutte le case si può montare una caldaia a biomassa? Una cosa da considerare è lo spazio non indifferente necessario a stoccare il combustibile. Potrebbero poi essere necessari lavori alle canne fumarie, anche se le caldaie a biomassa più moderne non richiedono diametri della canna superiori rispetto a quelle a gas. Una spesa aggiuntiva da considerare invece è il buffer: un serbatoio d’acqua che accumula il calore, indispensabile per le caldaie a legna e consigliato anche per quelle a pellet. Altro acquisto consigliato: un sistema di regolazione, in grado di coordinare al meglio la caldaia con altre fonti, come i pannelli solari
Ma quanto convengono pellet e legna? Gli impianti costano indicativamente da 1,5 a 3 volte più dei loro concorrenti a gas. A patto che rispettino certi requisiti (devono avere la classe 3 della certificazione EN 303/5, vedi il vademecum dell'ENEA in allegato) - le caldaie a biomasse danno diritto al bonus statale del 55% sulla macchina e sui lavori collegati e, in molte regioni, godono di altri incentivi particolari. L’investimento per un’abitazione - che è quasi sempre superiore ai 2-3mila euro - viene recuperato, grazie al risparmio garantito, in 3-6 anni.
Un esempio concreto possiamo darvelo grazie ai preventivi che ci siamo fatti fare da una nota azienda del settore: una delle loro caldaie a legna di dimensioni adatte ad un’abitazione singola (17 kW di potenza) dal rendimento del 90% ha un costo di 6.200 euro. Aggiungendo l’acquisto di un buffer e di un sistema di regolazione e i costi di impiantistica e progettazione il totale dell’investimento è di 13.991 euro (15.390 con l’Iva) che al netto dell’incentivo del 55% diventano 6.925. Grazie al risparmio della nuova caldaia a legna - stimando che la famiglia prima consumasse 4.500 litri di gpl all’anno con una caldaia dal rendimento del 90% - la cifra, secondo l’azienda, viene recuperata in 3,2 anni: da quel momento il guadagno sarà di 2100 euro all’anno.
Anzi, le caldaie a legna e a derivati hanno sicuramente due punti di vantaggio: il primo è che bruciare biomassa fa meno male al clima rispetto a bruciare metano o gpl, dato che la CO2 emessa è la stessa che la pianta ha assorbito crescendo. Il secondo è che, una volta recuperato l’investimento - notevolmente più alto rispetto ad una caldaia a gas - un impianto a biomassa consente un risparmio che continua nel tempo slegato dall’andamento del prezzo di combustibili fossili, il cui prezzo sappiamo che è destinato ad aumentare. “È come quando si compera una stampante: si può spendere poco per la macchina, ma poi è il costo delle cartucce che incide” è l’efficace esempio di Marino Berton, il presidente di Aiel, l’associazione italiana energia del legno.
Ma quando vale la pena pensare ad un impianto biomassa e quali sono le tecnologie migliori? Innanzitutto bisogna distinguere le caldaie in base ai tre tipi di combustibile disponibili: legna tal quale, cippato (cioè pezzettini di legno ricavati da scarti di segherie o da potature) e pellet. Se state cercando una caldaia per un abitazione singola, a meno che non sia molto grande, escludete già in partenza un impianto a cippato: richiede un grosso silos e un estrattore e conviene solo per impianti da 50 kW in su: è l’ideale per grandi sistemi centralizzati, come quelli per un condominio, o per reti di teleriscaldamento che collegano più edifici.
Per impianti unifamiliari, specie se si ha accesso gratis o a poco prezzo al combustibile, una soluzione ottima sono invece le caldaie a legna tal quale: le più moderne, quelle a gassificazione e a fiamma inversa arrivano a rendimenti anche sopra al 90%, hanno l’accensione automatica, sono modulabili e si interfacciano perfettamente con un termostato. Il limite più grande è che richiedono un minimo di lavoro: le cariche di legna, una o due al giorno, vanno effettuate a mano, la cenere va svuotata ogni 2- 3 giorni e - mentre alcune hanno un automatismo che lo fa al posto vostro - altre necessitano di una pulizia settimanale degli scambiatori. Per avere una caldaia a biomassa, dimenticandovi di averla, la soluzione migliore è quella a pellet: le più moderne sono completamente automatizzate, basta svuotare la cenere una volta all’anno e per il resto si gestiscono come una caldaia a gas.
Ma in tutte le case si può montare una caldaia a biomassa? Una cosa da considerare è lo spazio non indifferente necessario a stoccare il combustibile. Potrebbero poi essere necessari lavori alle canne fumarie, anche se le caldaie a biomassa più moderne non richiedono diametri della canna superiori rispetto a quelle a gas. Una spesa aggiuntiva da considerare invece è il buffer: un serbatoio d’acqua che accumula il calore, indispensabile per le caldaie a legna e consigliato anche per quelle a pellet. Altro acquisto consigliato: un sistema di regolazione, in grado di coordinare al meglio la caldaia con altre fonti, come i pannelli solari
Ma quanto convengono pellet e legna? Gli impianti costano indicativamente da 1,5 a 3 volte più dei loro concorrenti a gas. A patto che rispettino certi requisiti (devono avere la classe 3 della certificazione EN 303/5, vedi il vademecum dell'ENEA in allegato) - le caldaie a biomasse danno diritto al bonus statale del 55% sulla macchina e sui lavori collegati e, in molte regioni, godono di altri incentivi particolari. L’investimento per un’abitazione - che è quasi sempre superiore ai 2-3mila euro - viene recuperato, grazie al risparmio garantito, in 3-6 anni.
Un esempio concreto possiamo darvelo grazie ai preventivi che ci siamo fatti fare da una nota azienda del settore: una delle loro caldaie a legna di dimensioni adatte ad un’abitazione singola (17 kW di potenza) dal rendimento del 90% ha un costo di 6.200 euro. Aggiungendo l’acquisto di un buffer e di un sistema di regolazione e i costi di impiantistica e progettazione il totale dell’investimento è di 13.991 euro (15.390 con l’Iva) che al netto dell’incentivo del 55% diventano 6.925. Grazie al risparmio della nuova caldaia a legna - stimando che la famiglia prima consumasse 4.500 litri di gpl all’anno con una caldaia dal rendimento del 90% - la cifra, secondo l’azienda, viene recuperata in 3,2 anni: da quel momento il guadagno sarà di 2100 euro all’anno.
Meno redditizio ma ugualmente vantaggioso il caso di un modello di caldaia a pellet, sempre con rendimento del 90%: in questo caso, sempre con buffer, sistema di regolazione e lavori inclusi si spenderebbero 16,500 euro circa, cioè 8.150 con la detrazione fiscale; ci si rifarebbe della spesa in 5 anni e mezzo e da quel momento in poi si risparmierebbero 1.400 euro all’anno.
Giulio Meneghello
Giulio Meneghello
5 novembre 2009
QUALENERGIA
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UNA MINIGUIDA CON CONSIGLI PER L'EFFICIENZA NEL RISCALDAMENTO
Efficienza impianti di riscaldamento, i consigli dell’Mse
Il dipartimento Energia del ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Adiconsum, Assotermica, CNA, Confartigianato e Federconsumatori, ha predisposto le istruzioni per il cittadino in tema di efficienza energetica degli impianti di riscaldamento.
Si tratta di alcuni agili consigli per l’acquisto della caldaia e utili informazioni per la manutenzione dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento (scadenziario, soggetti a cui rivolgersi, obblighi informativi). Scarica il vademecum qui.
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